Bonus Sanificazione e DPI: credito d’imposta 2021

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13 giugno 2021

Crediti d’imposta e agevolazioni

L’Agenzia delle entrate ha confermato i crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.

Il decreto Rilancio ha introdotto delle agevolazioni fiscali per i contribuenti che, durante l’emergenza epidemiologica, hanno adottato misure di adeguamento degli ambienti di lavoro, di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione.

Come funziona il bonus sanificazione 2021 e dispositivi di protezione

Nel corso dell’emergenza Covid19 il Governo ha introdotto un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro. Nel corso dei mesi la misura ha subito una serie di modifiche che hanno portato ad ampliarne l’ambito applicativo.

Tax credit sanificazione e protezione: a chi si rivolge?

Il Decreto Cura Italia, all’articolo 64, ha introdotto un credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, rivolto ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione.

Il credito d'imposta è pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute fino ad un massimo di 20mila euro per ciascun beneficiario.

Questa misura è stata poi ulteriormente ampliata dal decreto liquidità, che ha esteso il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale (DPI), mascherine e occhiali.

Tutte le novità introdotte dal decreto Rilancio

Rispetto al passato, il decreto rilancio ha ampliato la platea dei beneficiari, includendo gli enti non commerciali, gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, ha esteso le spese agevolabili ai dispositivi come termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, inclusa l’eventuale installazione; infine ha aumentato la misura del credito d’imposta, dal 50% al 60%, e il limite massimo fruibile, da 20mila a 60mila euro.

Inoltre, l’attuale formulazione del bonus sanificazione non prevede alcuna distinzione sul regime fiscale adottato dai soggetti beneficiari, includendo soggetti in regime di vantaggio, in regime forfetario, gli imprenditori e le imprese agricole, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.

La proroga

Il decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, meglio noto come Sostegni bis, proroga i bonus e ne modifica le caratteristiche.

I beneficiari sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, negli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, ma anche nelle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.

Il credito d’imposta è pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Il provvedimento elenca le spese ammissibili:
• la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
• la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali;
• l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
• l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
• l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione;
• l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Il provvedimento dell'8 gennaio 2021

Alla luce delle disposizioni stabilite dalla legge di Bilancio 2021, con il provvedimento firmato l’8 gennaio 2021 dal direttore dell’Agenzia delle entrate, vengono apportate modifiche alle istruzioni al modello di comunicazione, relativo alle modalità di fruizione del credito d’imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro.

Le modifiche riguardano la data ultima di utilizzo del credito di imposta in compensazione, tramite il modello F24, che è prevista entro il 30 giugno 2021, anziché entro il 31 dicembre 2021, e l’opzione effettuata da parte dei beneficiari per la cessione del credito stesso, da effettuarsi fino al 30 giugno 2021.

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